Sbocchi professionali del Perito Agrario

 

Il corso di studi svolto presso gli Istituti Tecnici Agrari fornisce una preparazione articolata nel settore tecnico scientifico e soprattutto agrario. Permette anche, ovviamente il raggiungimento di una formazione culturale di base e una preparazione scientifica e tecnico pratica tali da consentire sia l’inserimento a livello tecnico nel mondo del lavoro, sia il proseguimento degli studi presso tutte le facoltà universitarie.

 

Questo permette l'impiego nel mondo del lavoro in vari settori.

 

L’esercizio della libera professione, dopo aver effettuato un periodo di tirocinio ed un esamefinale che permette l'iscrizione all’albo dei Periti Agrari.

Ø      Conduzione tecnica di aziende agrarie

Ø      Tecnico di organizzazioni cooperative consortili.

Ø      Tecnico presso industrie di prodotti per l’agricoltura.

Ø      Tecnico presso industrie di trasformazione di prodotti agricoli.

Ø      Impiego tramite concorso presso i Ministeri delle risorse agricole e forestali, Finanze, Commercio, gli uffici agrari delle Regioni, Province, Comuni, associazioni intercomunali.

Ø      Insegnamento tecnico pratico negli Istituti Agrari.

Ø      Inserimento nei programmi sulla qualità e igiene degli alimenti nelle aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli HCCP (Hazard Analysis Critical Contro Point)

Ø      Inserimento nei programmi sulla sicurezza aziendale e sul lavoro (Legge 626)

 

 

L'attività professionale degli iscritti all'albo dei Periti Agrari è poi disciplinata da un mansionario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968 (che riportiamo sotto) e coordinato con la legge 21 febbraio 1991

 

  

Titolo I

Disposizioni generali

 

 

Il titolo di Perito Agrario, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di Perito Agrario In un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all’esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni , e siano iscritti nell’albo professionale a norma dell’articolo 4  (così sostituito dall’art. 1, L. 21 FEBBRAIO 1991, n. 54).

                                                                     

 

Art. 2

(ATTIVITA’ PROFESSIONALE)

 

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a)      la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle  di assistenza e rappresentanza tributaria  e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente  dalle medesime aziende;

b)      la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo le tecnologie del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

c)      la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini mutui fondiari;

d)       i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e le medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e)      la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi:

f)        la stima delle colture erbacee e arboree e loro prodotti e la valutazioni degli interventi fitosanitari;

g)      la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari   bilanci    e  liquidazioni;

h)      la direzione e manutenzione di  parchi  e la progettazione , la direzione e la  manutenzione  di  giardini , anche localizzati, gli  uni  e gli altri,  in  aree  urbane;

i)        le  rotazioni  agrarie;

l)        la  curatela di  aziende  agrarie  e  zootecniche;

m)    la  consulenza,  le  stime  di  consegna  e  riconsegna,  i  controlli  analitici per i  settori di  specializzazione enotecnici,   caseari,  elaiotecnici   ed  altri;

n)      le funzioni  di perito   e di   arbitratore  in  ordine  alle  attribuzioni  sopra   menzionate;

o)      la progettazione e la  direzione di  piani  aziendali  ed  interaziendali di sviluppo  agricolo limitatamente alle medie  aziende;

p)      le attività tecniche  connesse  agli  accertamenti,  alla  valutazione ed alla liquidazione  degli   usi  civici;

q)      l’assistenza tecnica  ai produttori agricoli singoli ed associati;

r)       le attribuzioni derivanti da altre leggi

l’esercizio delle competenze connesse al Titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo stato o dalle regioni (così sostituito dall’ART. 2, L 21/2/1991, n.54).