Sbocchi
professionali del Perito Agrario
Il corso di studi svolto presso gli Istituti Tecnici
Agrari fornisce una preparazione articolata nel settore tecnico scientifico e
soprattutto agrario. Permette anche, ovviamente il raggiungimento di una
formazione culturale di base e una preparazione scientifica e tecnico pratica
tali da consentire sia l’inserimento a livello tecnico nel mondo del lavoro,
sia il proseguimento degli studi presso tutte le facoltà universitarie.
Questo permette l'impiego nel mondo del lavoro in
vari settori.
L’esercizio della libera professione, dopo aver
effettuato un periodo di tirocinio ed un esamefinale che permette l'iscrizione
all’albo dei Periti Agrari.
Ø
Conduzione
tecnica di aziende agrarie
Ø
Tecnico
di organizzazioni cooperative consortili.
Ø
Tecnico
presso industrie di prodotti per l’agricoltura.
Ø
Tecnico
presso industrie di trasformazione di prodotti agricoli.
Ø
Impiego
tramite concorso presso i Ministeri delle risorse agricole e forestali, Finanze,
Commercio, gli uffici agrari delle Regioni, Province, Comuni, associazioni
intercomunali.
Ø
Insegnamento
tecnico pratico negli Istituti Agrari.
Ø
Inserimento
nei programmi sulla qualità e igiene degli alimenti nelle aziende agricole e di
trasformazione dei prodotti agricoli HCCP (Hazard Analysis Critical Contro Point)
Ø
Inserimento
nei programmi sulla sicurezza aziendale e sul lavoro (Legge 626)
L'attività professionale degli iscritti all'albo dei
Periti Agrari è poi disciplinata da un mansionario pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 20 aprile 1968 (che riportiamo sotto) e coordinato con la legge 21
febbraio 1991
Titolo I
Disposizioni
generali
Il titolo di Perito Agrario, al fine dell’esercizio
delle attività di cui all’articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito
il diploma di Perito Agrario In un istituto tecnico agrario statale o parificato
e la abilitazione all’esercizio della professione, con tutte le relative
specializzazioni , e siano iscritti nell’albo professionale a norma
dell’articolo 4 (così
sostituito dall’art. 1, L. 21 FEBBRAIO 1991, n. 54).
Art.
2
(ATTIVITA’ PROFESSIONALE)
Formano oggetto della professione di perito agrario:
a)
la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e
zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari
e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le
funzioni contabili, quelle di
assistenza e rappresentanza tributaria e
quelle relative all’amministrazione del personale dipendente
dalle medesime aziende;
b)
la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento
fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni,
limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo le
tecnologie del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c)
la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e
delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini mutui fondiari;
d)
i lavori catastali,
topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e le
medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e)
la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi:
f)
la stima delle colture erbacee e arboree e loro prodotti e la valutazioni
degli interventi fitosanitari;
g)
la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei
miglioramenti fondiari bilanci
e liquidazioni;
h)
la direzione e manutenzione di parchi
e la progettazione , la direzione e la
manutenzione di giardini ,
anche localizzati, gli uni
e gli altri, in aree
urbane;
i)
le rotazioni
agrarie;
l)
la curatela di
aziende agrarie
e zootecniche;
m)
la consulenza,
le stime
di consegna
e riconsegna,
i controlli
analitici per i settori di specializzazione
enotecnici, caseari,
elaiotecnici ed
altri;
n)
le funzioni di perito
e di arbitratore
in ordine
alle attribuzioni
sopra menzionate;
o)
la progettazione e la direzione
di piani
aziendali ed
interaziendali di sviluppo agricolo
limitatamente alle medie aziende;
p)
le attività tecniche connesse
agli accertamenti,
alla valutazione ed alla
liquidazione degli
usi civici;
q)
l’assistenza tecnica ai
produttori agricoli singoli ed associati;
r)
le attribuzioni derivanti da altre leggi